Né scismatici, né scomunicati (11)

Il sito FSSPX.Attualità ripropone un articolo del 1988 che, divenuto difficilmente reperibile, merita una nuova presentazione. Il testo riprende la constatazione della crisi della Chiesa e della sua gravità, che costringe i fedeli a scegliere tra la fede e l'obbedienza ai nuovi orientamenti ecclesiali.
[I due articoli precedenti hanno trattato dello Stato e del diritto di necessità, che consta di cinque punti, il primo dei quali, che esista realmente uno stato di necessità, e il secondo, che tutti i mezzi ordinari siano stati esauriti, sono già stati esposti. Questo articolo affronta il terzo.]
Stato e diritto di necessità
3) L'atto compiuto non è intrinsecamente malvagio e non provoca alcun danno alle anime.
Non è intrinsecamente cattivo. La consacrazione episcopale senza regolare mandato pontificio non costituisce infatti di per sé "un atto di natura scismatica", come si legge d'altra parte - incredibile ma vero - nel Decreto della Congregazione per i Vescovi [1].
In sé, si tratta di un atto di disobbedienza, formale o materiale, ad una norma disciplinare del diritto ecclesiastico; Ora, è ovvio che un atto di disobbedienza non costituisce uno scisma, secondo il buon senso e anche secondo la distinzione fatta dalla teologia cattolica [2].
E, infatti, il Codice di Diritto Canonico, fino a Pio XII, prevedeva per la consacrazione episcopale senza mandato pontificio solo la sospensione a divinis e non la scomunica (introdotta per le ragioni già esposte).
E ancora oggi, nel Codice del 1983, tale consacrazione non compare tra i "delitti contro […] l’unità della Chiesa" [3], bensì nel capitolo "Usurpazione di uffici ecclesiastici e delitti nell’esercizio di tali uffici" [4].
Il Gaetano precisa che, quando il rifiuto di obbedire riguarda la materia della cosa comandata o addirittura la persona stessa del Superiore, senza però mettere in discussione l'autorità o addirittura la persona del superiore, non c'è scisma [5].
Ora, non solo mons. Lefebvre non mette in discussione l'autorità del Papa, come verrà dimostrato più ampiamente al n. 5, ma non contesta neppure il diritto del Papa di disciplinare il potere di ordine dei vescovi riguardo alla consacrazione di altri vescovi, così come non contesta la disciplina attualmente vigente nella Chiesa.
Egli nega semplicemente che la norma vigente possa essere utilizzata o debba essere rispettata a danno della Chiesa e delle anime, cioè in contrasto con la ragion d'essere dell'Episcopato e dello stesso Primato del pontificato.
È così provato che l’atto compiuto da mons. Lefebvre non è intrinsecamente malvagio, perché non è di “natura scismatica” né è ispirato da un’intenzione scismatica; e poiché la "disobbedienza" è puramente materiale, imposta com'è dallo stato di necessità che grava su di lui e sugli altri, essa è perciò anche giustificata dal corrispondente diritto di necessità.
Che una consacrazione episcopale, infine, non arrechi alcun danno agli altri, è inutile dimostrarlo. A chiunque obietterebbe che anche un atto di disobbedienza puramente materiale costituisce uno scandalo per i cattolici non sufficientemente informati, risponderemo con San Gregorio Magno: Melius permittitur nasci scandalum quam Veritas relinquatur, è meglio lasciare che scoppi uno scandalo che tradire la Verità.
1
OR del 3.7.1988.
2
San Tommaso, Summa Theologica, IIa-IIæ, q. 39, al punto 2.
3
Libro VI Le sanzioni nella Chiesa, Parte II, Titolo I.
4
Ivi, titolo III, can. 1382.
5
Dizionario di teologia cattolica: scisma e disobbedienza, vol. XXVII, col. 1304.
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(Fonte: Courrier de Rome/Sì sì no no – FSSPX.Actualités)