Né scismatici, né scomunicati (12)

La Cattedra di San Pietro nella Basilica omonima
Il sito FSSPX.Attualità ripropone un articolo del 1988 che, divenuto difficilmente reperibile, merita una nuova presentazione. Il testo riprende la constatazione della crisi della Chiesa e della sua gravità, che costringe i fedeli a scegliere tra la fede e l'obbedienza ai nuovi orientamenti ecclesiali.
[I due articoli precedenti trattavano dello Stato e del diritto di necessità, che consta di cinque punti, dei quali i primi tre - che esista realmente uno stato di necessità, che siano stati esauriti tutti i mezzi ordinari, che l'atto commesso non sia intrinsecamente cattivo e che non ne derivi alcun danno alle anime - sono già stati trattati. Questo articolo affronta il quarto.]
Stato e diritto di necessità
4) Nei limiti delle effettive necessità
Nella violazione materiale della norma disciplinare, mons. Lefebvre si è mantenuto nei limiti tracciati dalle esigenze effettivamente imposte dallo stato di necessità e ha quindi agito nel quadro del diritto di necessità.
Già il 27 aprile 1987, il Fondatore di Ecône scriveva ai suoi Sacerdoti: "I fedeli ancora cattolici si trovano in molti luoghi in una situazione spirituale disperata. È questa la chiamata che la Chiesa ascolta, è per queste situazioni che dà giurisdizione (legge di sostituzione). (…)"
"Pertanto, dobbiamo andare dove siamo chiamati e non dare l'impressione di avere giurisdizione universale o giurisdizione su un paese o una regione. Ciò significherebbe fondare il nostro apostolato su una base falsa e illusoria."
E aggiungeva: "Se un giorno fosse necessario consacrare dei vescovi, essi avrebbero la sola funzione episcopale di esercitare il loro potere d'ordine e non avrebbero alcun potere di giurisdizione, non avendo alcuna missione canonica".
Alle persone consacrate ripeteva: "Lo scopo principale di questa trasmissione è di conferire la grazia dell'ordine sacerdotale per la continuazione del vero Sacrificio della Santa Messa, e di conferire la grazia del sacramento della Cresima ai bambini e ai fedeli che ve lo chiedono".
Mons. Lefebvre non si arrogò quindi il diritto di conferire ai nuovi vescovi un potere di giurisdizione dipendente dal Papa; non organizzò né intese organizzare una gerarchia parallela (i vescovi da lui consacrati restano soggetti al Superiore Generale della Fraternità), e tanto meno una Chiesa parallela.
Egli si limitò a trasmettere il potere d'ordine che il vescovo riceve direttamente da Dio al momento della consacrazione, affinché i nuovi vescovi potessero provvedere allo stato di bisogno delle anime e dei candidati al sacerdozio.
E poiché, in una situazione normale, anche il potere d'ordine si esercita conformemente alle norme stabilite, mons. Lefebvre aggiungeva: "Vi conferirò questa grazia (dell'episcopato cattolico) fiducioso che presto la Sede di Pietro sarà occupata da un successore di Pietro perfettamente cattolico, nelle cui mani potrete mettere la grazia del vostro episcopato, affinché egli la confermi".
5) L'autorità del Papa non è messa in discussione
Alla luce di quanto sopra, dovrebbe essere chiaro anche che monsignor Lefebvre non ha mai messo in discussione né intendeva mettere in discussione l'autorità del Papa, né a livello globale né per alcune delle sue prerogative.
Egli distingue, come è lecito fare, tra la funzione del Papa e la persona del Papa; questa può, in tutto o in parte "renuere subesse officio Papæ" (Gaetano), "rifiutare di adempiere ai doveri del proprio ufficio", volendo, favorendo o permettendo un orientamento rovinoso della Chiesa (sia per mala volontà, sia per negligenza, sia per cecità, sia per errore personale più o meno colpevole, poco importa, spetta a Dio giudicare).
Ecco perché mons. Lefebvre, nel momento stesso in cui si accingeva a procedere alle consacrazioni episcopali in assenza di un regolare mandato pontificio, scriveva ai futuri Vescovi: "Vi prego di restare legati alla Sede di Pietro, alla Chiesa romana, Madre e Maestra di tutte le Chiese, nella fede cattolica integrale, espressa nei Simboli della fede, nel Catechismo del Concilio di Trento, secondo quanto vi è stato insegnato nel vostro Seminario".
La consacrazione episcopale senza regolare mandato pontificio non implica la negazione del Primato, come è stato detto con incredibile leggerezza; e ciò non solo perché tale consacrazione è motivata ed effettivamente giustificata da un reale stato di necessità.
Ma anche perché si può e si deve ragionevolmente presumere, a favore di un atto ragionevole compiuto per il bene delle anime e reso necessario dalla situazione, che il Papa lo avrebbe approvato in circostanze normali, cioè al di fuori del corso straordinario delle cose in cui oggettivamente si trova oggi la Chiesa:
È impensabile che il Vicario di Cristo possa volere o voglia la condanna a morte solo di quei seminari cattolici dove fioriscono vocazioni che non troverebbero altra cornice in cui ricevere una giusta formazione sacerdotale;
È impensabile che egli possa volere o voglia la condanna a morte dell'unica opera cattolica che aiuta tante anime immerse in un'angoscia estrema e in una privazione spirituale.
Come ha ribadito in questa occasione mons.Lefebvre, "il Papa (nella sua funzione di Papa) non può che desiderare la continuazione del sacerdozio cattolico", cioè della Chiesa cattolica, la cui edificazione è proprio l'intera ragion d'essere Papa.
(Fonti: Courrier de Rome/Sì sì no no – FSSPX.Actualités)
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