Né scismatici, né scomunicati (7)

Il sito FSSPX.Attualità ripropone un articolo del 1988 che, divenuto difficilmente reperibile, merita una nuova presentazione. Il testo riprende la constatazione della crisi della Chiesa e della sua gravità, che costringe i fedeli a scegliere tra la fede e l'obbedienza ai nuovi orientamenti ecclesiali.
[Nell'articolo precedente è stato mostrato che nella Chiesa esiste una situazione straordinaria, e che da essa nascono doveri dello stesso ordine per i laici e per il clero, specialmente per i vescovi.]
Doveri e poteri dell'episcopato
Se il comportamento straordinario dell'attuale gerarchia giustifica, o meglio impone ai fedeli, un comportamento parimenti fuori dall'ordinario, a maggior ragione lo esige dai vescovi, dati i compiti più gravi e i poteri più estesi che sono loro conferiti nella Chiesa.
In ragione dei doveri più gravi
I vescovi, presenti nella Chiesa per istituzione divina [1] "non sono delegati o vicari del Papa, ma propriamente e veramente pastori di anime" [2].
Padroni e custodi, in virtù del loro grado gerarchico, "della fede e della morale" [3], i vescovi sono responsabili davanti a Cristo del loro mandato divino [4]. Questo mandato è indubbiamente eseguito con e sotto Pietro, ma Pietro non ha alcun potere di annullarlo, né di modificarlo, né di orientarlo verso altri fini: come la Chiesa è il Corpo di Cristo e non quello di Pietro, così i vescovi, per quanto subordinati possano essere a Pietro, sono servi di Cristo e non di Pietro [5].
Papato ed Episcopato "sono strettamente uniti": sono "due forme, una suprema... l'altra dipendente... dello stesso potere che proviene da Cristo, il quale è ordinato alla salvezza eterna delle anime". Un vescovo non può quindi dire di aver adempiuto completamente al suo dovere se si è limitato, come un laico, a resistere nella fede unicamente per il proprio tornaconto.
In ragione dei poteri più ampi
Per provvedere alla salvezza eterna delle anime, ogni vescovo riceve:
1) immediatamente da Dio, per intermediario del Sommo Pontefice — o immediatamente dal Sommo Pontefice ma per diritto divino [7] — il potere di giurisdizione "per governare i fedeli in vista del conseguimento della vita eterna" e ciò per mezzo del sacro magistero, del potere legislativo e del potere giudiziario [8];
2) immediatamente da Dio, al momento della consacrazione episcopale, il potere d'ordine "per santificare le anime mediante l'offerta del Sacrificio della Messa e mediante l'amministrazione dei sacramenti", sacramenti tra i quali sono propriamente quelli del vescovo, quelli della Confermazione e dell'Ordine, quest'ultimo consentendogli di trasmettere il Sacerdozio stesso nella sua pienezza (episcopato).
A differenza del potere di giurisdizione, che è revocabile, il potere d'ordine è indelebile. Per questo motivo la consacrazione episcopale da parte di un vescovo è valida anche nei casi in cui è resa illecita dall'Autorità competente [9].
1
Vaticano I, Dz. 1828; Atti 20:28.
2
Ludwig Ott, Grundriss der Dogmatik, a cura di Herder, Friburgo, Germania; Dizionario di Teologia Cattolica, vol. V, col. 1703.
3
Cardinale Journet, L’Eglise du Verbe incarné, t. Io, pag. 506 ; vedi Potere. 336 del vecchio Codice di Diritto Canonico.
4
1 Pietro 5:2.
5
Ludwig Ott, op. cit. ; Raoul Naz e autori vari, Trattato di diritto canonico, a cura di Letouzey e Ane, Parigi.
6
Cardinale Journet, op. cit., t. Io, pag. 522.
7
Questa questione è ancora aperta: vedi Dizionario di Teologia Cattolica, alla voce "Vescovi", t. VIII, col. 1703.
8
Parente-Piolanti-Garofalo, Dizionario di Teologia Dommatica, a cura di Studium, Roma, sotto gerarchia.
9
Raoul Naz e autori vari, op. cit., p. 455.
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(Fonte: Courrier de Rome/Sì sì no no – FSSPX.Actualités)
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