Né scismatici, né scomunicati (9)

Papa Giovanni XIII alla messa di apertura del Concilio Vaticano II
Il sito FSSPX.Attualità ripropone un articolo del 1988 che, divenuto difficilmente reperibile, merita una nuova presentazione. Il testo riprende la constatazione della crisi della Chiesa e della sua gravità, che costringe i fedeli a scegliere tra la fede e l'obbedienza ai nuovi orientamenti ecclesiali.
Stato e diritto di necessità
Lo stato di necessità e il conseguente diritto di necessità è uno degli argomenti addotti da Nostro Signore Gesù Cristo quando vuole dimostrare l'innocenza dei suoi discepoli accusati dai farisei di aver violato la legge del riposo sabbatico cogliendo spighe per placare la fame: Gesù evoca l'episodio di Davide che, spinto dalla necessità della fame, "entrò nella casa di Dio e mangiò i pani dell'Offerta, che non era lecito mangiare né a lui né a quelli che erano con lui, ma solo ai sacerdoti" [1].
Lo stato di necessità è considerato dal Diritto canonico come una delle cause che, nelle condizioni stabilite, tolgono l'imputabilità [2] del “crimine”, che si riduce allora a una violazione puramente materiale della legge [3]. Anche il comunicato della Sala Stampa vaticana del 30 giugno 1988 ha fatto riferimento, nel caso di mons. Lefebvre, a questo diritto di necessità, anche se si trattava di negarlo.
Lo stato di necessità, come spiegato dai giuristi, è uno stato in cui i beni necessari alla vita naturale o soprannaturale sono minacciati, tanto che normalmente si è costretti, per salvaguardarli, a infrangere la legge [4].
Per poter invocare lo stato di necessità e beneficiare del diritto corrispondente è necessario:
1) che esista realmente uno stato di necessità;
2) che si sia tentato di porvi rimedio con mezzi ordinari;
3) che l’atto “straordinario” compiuto non sia intrinsecamente malvagio e che non provoca danno ad altri;
4) che, violando la legge, si resti nei limiti delle esigenze concretamente imposte dallo stato di necessità;
5) che il potere dell'autorità competente non sia in alcun modo messo in discussione e che, al contrario, si possa ragionevolmente presumere che, in circostanze normali, essa avrebbe dato il suo assenso.
Queste cinque condizioni sono tutte soddisfatte nel caso delle consacrazioni episcopali effettuate da mons. Lefebvre.
1) Esiste realmente uno stato di necessità nella Chiesa
Esiste uno stato di necessità per le anime che hanno il diritto di ricevere dal clero i beni necessari alla salvezza, in particolare la dottrina e i Sacramenti [5]. Esiste un diritto di necessità per i seminaristi che hanno il diritto di ricevere una solida formazione sacerdotale, particolarmente nell'ambito dottrinale.
Per le anime
Chi negasse l'esistenza di uno stato di necessità dovrebbe provare che la fede e la trasmissione della fede tra il popolo cristiano non sono seriamente e gravemente minacciate:
a) dai nuovi catechismi approvati e imposti dalle Conferenze Episcopali;
b) dalle omelie, dai mass-media cattolici e in particolare dalla cosiddetta "stampa cattolica", che attacca, mette in dubbio o nega le verità della fede e i principi della morale cattolica, senza eccezione alcuna;
(c) da iniziative “ecumeniche” di massa, promosse a tutti i livelli della gerarchia, iniziative che diffondono l’indifferentismo religioso che è “una delle eresie più deleterie” [7];
d) dalla nuova liturgia, in particolare dal nuovo rito della messa che un anglicano convertito, Julien Green, ha definito come "un'imitazione piuttosto rozza del servizio anglicano" [8] e che i calvinisti di Taizé ritengono utilizzabile anche per la "Cena del Signore" protestante.
Soprattutto, bisogna dimostrare che questo nuovo orientamento non è né voluto, né favorito o permesso dall’alto, o, quanto meno, stabilire che, anche se nel corso degli ultimi vent’anni fossero state inflitte tutte le pene previste dal Diritto canonico per i “delitti contro la fede” [9], si sarebbe comunque arrivati ai fatti per i quali oggi si dichiara, indebitamente, che Mons. Lefebvre è incorso in una pena per un “delitto” commesso nell’esercizio del suo potere di ordine [10].
Essendo questa dimostrazione impossibile, a chi si ostina a negare lo stato di necessità non resta che contraddire lo Spirito Santo [11], affermando che è possibile piacere a Dio… anche senza fede!
Infine, ai minimalisti che obiettano che non tutto è così completamente rovinato, ricorderemo che, in materia di fede, chi dubita o nega una sola verità rivelata o relativa alla Rivelazione, dubita o nega l'intera Rivelazione [12].
Per i seminaristi
Chi nega l'esistenza di uno stato di necessità per coloro chechiamati al sacerdozio cattolico, dovrebbero stabilire:
(a) che i seminari non siano stati in gran parte chiusi e/o venduti;
b) che i restanti seminari forniscano ai futuri sacerdoti una formazione dottrinale (per non parlare di quella morale e spirituale) autenticamente cattolica, libera dal liberalismo, dal modernismo, dall'ecumenismo e da eresie di ogni genere;
c) che i due tentativi compiuti dal Vaticano per offrire una valida alternativa, proprio a Roma, ai seminaristi che avevano lasciato mons. Lefebvre, non hanno prodotto il miserabile naufragio che la stampa ricorda ancora oggi;
d) che negli Istituti e nelle Università Cattoliche e nelle stesse Università Pontificie Romane non venga insegnata una teologia morale immorale, né una teologia dogmatica che neghi perfino i dogmi fondamentali della fede cattolica (Resurrezione, divinità di Nostro Signore Gesù Cristo, ecc.).
Essendo questa dimostrazione impossibile, non resta che dichiarare che la formazione dei futuri sacerdoti è cosa che non ha importanza per la Chiesa di Dio.
1
Matteo 12:3-4.
2
Affinché una persona sia punibile, deve esserci: a) una violazione della legge; b) che tale violazione gli sia “imputabile”, cioè che si sia giustificati nel rimproverargliela; ed è qui che entra in gioco lo stato di necessità; (c) quella persona sia responsabile. Se non è responsabile, non può essere punita, anche se il reato le è imputabile.
3
Cfr. can. 2205 § 2 del vecchio Codice di Diritto Canonico e can. 1323 n° 4 del nuovo Codice che recita: “Non è imposta alcuna pena a chi, quando ha violato la legge o un precetto: … 4° ha agito costretto da timore grave, anche relativo, o spinto dalla necessità o per evitare un grave inconveniente, a meno che l'atto non sia intrinsecamente cattivo o rechi danno alle anime…”
4
Eichemann-Mörsdorf: Trattato di diritto canonico; Cfr. G. May, Notwehr, Widerstand und Notstand, Vienna, Mediatrix-Verlag, 1984. (Autodifesa, resistenza, necessità)
5
Can. 682 del vecchio Codice di Diritto Canonico e can. 213 del nuovo Codice, che recita: "I fedeli hanno il diritto di ricevere dai sacri Pastori l'aiuto dei beni spirituali della Chiesa, soprattutto della parola di Dio e dei sacramenti".
6
In prima linea, per l'Italia, la Civiltà Cattolica con i suoi editoriali, Famiglia Cristiana, venduti nelle chiese, oltre a numerosi bollettini parrocchiali.
7
Roberti-Palazzini, Dizionario di teologia morale, a cura di Studium, Roma.
8
Julien Green, Ce qu’il faut d’amour à l’homme.
9
Libro IV, Parte II, Titolo I.
10
Ivi, titolo III.
11
Ebr. 11, 6.
12
San Tommaso, IIa-IIæ q. ore 5.00 3.
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(Fonte: Courrier de Rome/Sì sì no no – FSSPX.Actualités)
Immagine: Lothar Wolleh, Domaine public, via Wikimedia Commons