Santa Sede: Divieto di modifiche ai registri dei battesimi

In una Nota esplicativa del Dicastero per i Testi Legislativi, la Santa Sede ha ricordato il divieto di cancellare o modificare le annotazioni nei registri battesimali, se non per correggere eventuali errori di trascrizione.
La Nota ricorda che il diritto canonico "non autorizza la modifica o la cancellazione delle annotazioni che compaiono nel libro dei battezzati, se non per correggere eventuali errori di trascrizione". Infatti, "questo registro ha lo scopo di garantire la certezza di determinate registrazioni, consentendo di verificarne l'effettiva esistenza".
Ogni parrocchia deve avere il proprio registro e conservarlo. Serve per registrare il battesimo, che non può essere riconferito, e altri sacramenti: la cresima, l'ordinazione sacra, il matrimonio. A ciò si aggiungono la professione perpetua in un istituto religioso, "che proibisce l'accesso al matrimonio", il cambiamento di rito e l'adozione, che comporta un impedimento matrimoniale nella Chiesa.
La Nota conclude che "il registro dei battesimi rappresenta il registro oggettivo delle azioni sacramentali, o di quelle legate ai sacramenti, storicamente compiute dalla Chiesa. Si tratta di eventi ecclesiastici di cui si deve tenere conto per ragioni di buon ordine amministrativo e pastorale, per ragioni teologiche, per la certezza del diritto, ma anche per l'eventuale tutela dei diritti dell'interessato e di terzi".
Pertanto, "non è consentito modificare o cancellare i dati registrati nel registro, salvo che per correggere eventuali errori di trascrizione". Il testo precisa che "tale divieto assoluto deriva dalla natura imperativa delle norme che prescrivono la registrazione e la certificazione degli atti".
Infatti, senza "il carattere obbligatorio del registro battesimale, la Chiesa non potrebbe esercitare la sua attività sacramentale, perché la ricezione 'valida' dei sacramenti esige la certezza della ricezione del battesimo. Un ministro non può permettere la celebrazione di altri sacramenti se non è verificata la ricezione del battesimo", si conclude legittimamente.
Quanto ai sacramenti e agli atti sopra menzionati (cresima, ordine sacro, matrimonio, ecc.), "la mancata registrazione di questi atti ostacolerebbe la normale e semplice amministrazione dei sacramenti nella Chiesa".
Il registro battesimale non è un elenco dei membri
La Nota sottolinea che "il registro dei battesimi non è un elenco di membri", ma "un registro dei battesimi avvenuti". E commenta: "il suo unico scopo è quello di certificare un 'fatto' ecclesiastico del passato, non pretende di provare la fede religiosa di una persona o il fatto che sia membro della Chiesa".
Questa insistenza è legata alle richieste avanzate in vari Paesi da apostati della fede cattolica di essere cancellati dai registri battesimali, in nome della legge sulla protezione dei dati. Ma la spiegazione contenuta nella Nota critica questa affermazione nel suo fondamento. Va anche detto che finora i tribunali avevano rispettato i registri e non avevano chiesto la cancellazione dei nomi.
Il testo aggiunge purtroppo che "i sacramenti ricevuti e le iscrizioni fatte non limitano in alcun modo il libero arbitrio dei credenti cristiani che, in virtù di questi sacramenti, decidono di lasciare la Chiesa". Certamente, ma il cattolico che abbandona la Chiesa, se ha la libertà psicologica e fisica per farlo, non ha la libertà morale: è un apostata.
La Nota specifica inoltre che l'Atto formale di defezione dalla Chiesa deve essere aggiunto al registro battesimale quando una persona indica di voler lasciare la Chiesa cattolica. Sebbene "i dati contenuti nei registri parrocchiali non possano essere cancellati, (...) è possibile, su richiesta dell'interessato, aggiungere la propria dichiarazione di intenzione in tal senso".
Il testo rileva inoltre che il registro battesimale "consente il rilascio di un certificato di ricezione del battesimo" ai fini della ricezione di altri sacramenti. Oltre all'estratto battesimale, che indica al sacerdote interessato tutti gli altri eventuali elementi di cui egli ha bisogno per la corretta amministrazione dei sacramenti: matrimonio, ordinazione, professioni religiose, ecc.
Infine, la Nota sottolinea che è "necessario avere una conoscenza certa dell'evento accaduto". Da qui si spiega la necessità canonica dei testimoni durante la celebrazione dei sacramenti, a partire dal battesimo, fino alla professione religiosa, i quali devono firmare il registro per attestare quanto hanno testimoniato.
Questa Nota è giunta per rimettere ordine in una situazione in cui alcuni sacerdoti, perfino vescovi, hanno proposto, in nome della libertà e della protezione dei dati, di procedere con l'inserimento di determinate voci nel registro battesimale, o addirittura di dati che non vi trovano assolutamente posto, come ad esempio il cambio di sesso.
Occorre rilevare che la presente Nota sembra riprendere alcune disposizioni di Benedetto XVI del 2009 con il Motu proprio Omnium in mentem, che avevano eliminato dal diritto canonico ogni menzione di un atto formale di defezione dalla Chiesa cattolica. La defezione rimaneva possibile, ma teoricamente non poteva più essere annotata nel registro battesimale. Tuttavia, gli apostati restano, secondo le disposizioni del presente Motu Proprio, vincolati alla forma canonica del matrimonio, che lascia visibilità a tale stato.
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(Fonti: Saint-Siège/Zenit/cath.ch – FSSPX.Actualités)
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